I progetti di recupero dei sottotetti sono interventi di notevole impatto poiché incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici. 

….Caspita Architetto, si vede che lei ha studiato….

Hai ragione, questa è la classica osservazione da “scoperta dell’acqua calda“. Ma dal punto di vista tecnico, questo vuole dire una cosa estremamente importante: 
i recuperi dei sottotetti sono interventi sempre soggetti all’esame di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.
In sostanza, questo vuole dire che ci vogliono circa 60 giorni per avere il via alla pratica comunale.

Capisco. Ma come faccio a scoprire in che ambito paesaggistico si trova l’oggetto di intervento?

E’ necessario consultare il PGT Territoriale. Recandosi dal vostro tecnico di fiducia, è possibile fare un’analisi completa di tutti i vincoli che interessano l’area in esame

…Ma se scopriamo che siamo in un contesto vincolato? Come facciamo? 

In questi casi, niente panico: l’intervento è ancora possibile (ovviamente). L’esame di impatto paesistico di cui abbiamo accennato in precedenza, viene sostituito da una pratica edilizia vera e propria: l’autorizzazione paesaggistica, che richiede tempi di rilascio di circa 4/5 mesi.

Accidenti. Ma almeno, una volta raggiunta la pratica ed avuto il consenso comunale, abbiamo il via libera ai lavori?

Certamente. A patto però, e questo va prima di qualsiasi altra procedura, di avere l’autorizzazione condominiale. Questa dipende dal titolo di proprietà e dall’entità delle opere necessarie a recuperare il sottotetto.
Per la verità, il Comune di Milano non può obbligare il titolare della pratica di recupero ad allegare l’autorizzazione condominiale. Tuttavia, può richiedere una dichiarazione di manleva, che sollevi il Comune dalle responsabilità connesse all’intervento sulle parti comuni ed eventuali cause che altri inquilini possano sollevare.

Sì, ma Architetto: vuole dirmi che abbiamo bisogno sempre della loro autorizzazione? Ma non si può trovare un modo per farla senza? 

Lo so, andare d’accordo non è sempre facile. Per cui mi sento di dirti questo, caro lettore:  qualora gli interventi non comportino modifiche delle pendenze esistenti, o interventi gravosi per la statica dell’edificio, e non incidano sostanzialmente sull’estetica complessiva (ad esempio perché i volumi sottotetto sono già sufficienti), ci si può avvalere dell’art. 1102 del Codice Civile che consente interventi sulle parti comuni senza autorizzazione a patto che l’intervento non impedisca agli altri condòmini di farne uso. 


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